IIl Tar Napoli sez. V, con ordinanza cautelare 22 aprile 2020, n. 826, ha rigettato l’istanza di sospensiva di un provvedimento con il quale il Sindaco aveva disposto la chiusura temporanea di una casa di cura al fine di eseguire prescrizioni necessarie al contenimento della diffusione del contagio epidemiologico.

Il Tar in particolare ha rilevato che, stante la possibilità che il virus resti sulle superfici per diverso tempo, anche se con carica virale progressivamente decrescente, deve trovare applicazione il cd. “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria, che impone che, quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono legittimamente essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi.